Terzo settore: mancato adeguamento Statuto e conseguenze

 

In mancanza di adeguamento dello Statuto, Onlus Odv e Aps possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti, fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore

E' possibile per un ente iscritto in uno dei registri previsti dal Codice del Terzo settore o CTS che, entro il termine ivi indicato, non procede all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel medesimo d.lgs n. 117 del 2017, continuare, fino all’entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti?

Questo il chiarimento richiesto dal Forum Nazionale del Terzo Settore all'Agenzia delle Entrate.

Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 89 del 25 ottobre 2019, ha ricordato che il Codice del Terzo Settore (all’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) stabilisce che “Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

Il termine per gli adeguamenti, originariamente fissato al 3 agosto 2019, è stato prorogato al 30 giugno 2020 (articolo 43, comma 4-bis, del Dl 34/2019). Come confermato e chiarito dal ministero del Lavoro (circolare del 31 maggio 2019 n. 13) entro questa data sarà possibile deliberare le modifiche di “mero adeguamento” con le maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria, mentre per quelle successive si dovranno rispettare i normali quorum dell’assemblea straordinaria.

Oltre al requisito attinente l’attività da svolgere, il codice del Terzo Settore ha introdotto specifiche disposizioni con riguardo al contenuto dello statuto e del regolamento degli enti. Infatti gli enti preesistenti alla data del 3 agosto 2017 sono tenuti ad opportuni adeguamenti statutari entro il 30 giugno 2020, qualora vogliano acquisire la qualifica di Ets.

Gli enti del Terzo Settore interessati dalla circolare sono dunque soltanto:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei relativi registri regionali (o delle province autonome);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel relativo registro nazionale o nei relativi registri regionali (o delle province autonome);
  • nonché le Onlus iscritte nell’apposita anagrafe unica.

Si tratta pertanto delle uniche tipologie di enti che, finché non sarà operativo il registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), possono considerarsi “del terzo settore”.

Dobbiamo sottolineare che l'adeguamento degli statuti non è obbligatorio. Resta ad ogni ente la facoltà di scelta di modificarlo e quindi diventare un ente del Terzo Settore(e iscriversi al Registro Unico) oppure mantenere la propria fisionomia giuridica, senza però potersi in seguito definire ente del terzo settore. In quest'ultimo caso, peraltro, sarà precluso l'accesso al regime fiscale di vantaggio riconosciuto agli Ets.

Sulle conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti nei termini normativamente previsti da parte delle associazioni di promozione sociale (APS) e delle organizzazioni di volontariato (ODV) spetterà all’ufficio del RUNTS territorialmente competente esercitare le attività di controllo ed eventualmente richiedere informazioni o documenti mancanti. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno ad essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Per quanto riguarda le ONLUS, la disciplina resterà in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice.

Ciò posto, per quanto riguarda le conseguenze fiscali derivanti dal mancato adeguamento degli statuti, anche alla luce di quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 13 del 31 maggio 2019, condividendo le soluzioni prospettate dal Forum del Terzo settore, si ritiene che:

  • un ente iscritto in un registro previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (ODV Organizzazione di volontariato) o iscritto in un registro previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (APS Associazioni di Promozione Sociale) possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle leggi di settore, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice;
     
  • ugualmente, un ente iscritto all’Anagrafe delle ONLUS prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possa continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sempre che sia in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti nel citato decreto, fino al termine di cui al comma 2, dell’articolo 104 del Codice, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 30 giugno 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Infine segnaliamo che, una volta operativo il Runts ci sarà una trasmigrazione automatica dei dati dagli attuali registri dell’associazionismo di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato delle Onlus al Registro unico. In questa sede gli uffici del Runts verificheranno la sussistenza di tutti i requisiti per l’adozione della qualifica, sollecitando se del caso eventuali integrazioni documentali o modifiche statutarie. Mentre le Aps, Odv e le Onlus che non soddisfino le condizioni richieste o che scelgano di assumere un’altra veste potranno confluire nella sezione residuale dedicata agli «altri enti del Terzo settore» .

Fonte: Fisco e Tasse